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Regolarizzazione delle cripto attività detenute.

La legge di bilancio 2023 (L. 197 del 29 dicembre 2022) ha introdotto modifiche alla disciplina della tassazione delle cripto-attività ed ha previsto per chi non avesse adempiuto agli obblighi dichiarativi, di ravvedersi, comunicando tramite apposito modello, delle operazioni effettuate, le cripto-attività detenute, i risultati conseguiti; il pagamento delle imposte secondo le modalità esplicitate nella Circolare dell’agenzia delle entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023.

REGIME FISCALE FINO AL 31/12/2022

Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir costituiscono redditi diversi di natura finanziaria «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente».
Ai sensi del comma 1-ter) del medesimo articolo 67 «Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui».
Ricordiamo che agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso. La plusvalenza realizzata va indicata nel Modello Redditi, quadro RT, ed è soggetta ad un imposta sostitutiva del 26%. Fino al 31 dicembre 2022 imposta di bollo e IVAFE non sono dovute. Inoltre, sempre nel Modello Redditi, è obbligatoria la compilazione del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale ai sensi del DL167/1990.

REGIME FISCALE DAL 01/01/2023

La Legge di bilancio 2023 ha profondamente cambiato il sistema impositivo delle plusvalenze nell’ambito delle cripto-attività introducendo nel TUIR all’art. 67, comma 1, la nuova lettera c-sexies) ad esse dedicate: sono considerati redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta precisando inoltre che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

L’art. 68, comma 9-bis, di nuova introduzione ci conferma che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto. Se le plusvalenze sommate algebricamente alle minusvalenze così calcolate, sono superiori ad € 2.000,00 (franchigia) si applica l’imposta sostitutiva pari al 26%. La minus realizzata nel periodo di imposta, superiore ad € 2.000,00 (franchigia), è portata in deduzione nel periodo successivo ma non oltre il 4°. Se si opera in autonomia, quindi fuori dai casi del risparmio amministrato e gestito, i risultati devono essere inseriti nel quadro RT del Modello Redditi PF. E’ sempre obbligatoria la compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale.

REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO ATTIVITA’

All’art. 1, commi da 138 a 142, Legge di bilancio 2023 è previsto per i soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i risultati conseguiti fiscalmente rilevanti, la possibilità di inviare un istanza di regolarizzazione.

Il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” è disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate con le relative istruzioni per la compilazione. E’ possibile/doveroso regolarizzare l’omessa compilazione del quadro RW versando la relativa sanzione, con codice tributo 1718, pari al 0,5% del valore delle cripto attività detenute al termine di ogni periodo di imposta o alla data della relativa cessione.

E’ parimenti possibile/doveroso indicare le plusvalenze fiscalmente rilevanti versando un’imposta sostitutiva, con codice tributo 1719, pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni periodo di imposta in cui è stata realizzata.

Il modello compilato in tutti i suoi dati è inviato via pec (posta elettronica certificata) alla direzione regionale competente in ragione della residenza fiscale del contribuente allegando il mod. F24 elide relativo al versamento delle sanzioni e imposte sostitutive, i documenti di identità del contribuente e professionista ed una relazione esplicativa nella quale viene dimostrata l’irrilevanza penale della provenienza delle somme investite. A tal uopo le contabili dei bonifici, i numeri di transactionID sono elementi utili ai fini dell’indagine da parte dei verificatori.

L’istanza di regolarizzazione va presentata entro il 30 novembre 2023. Nel caso in cui ci si accorga di qualche errore è possibile inviare anche una “Istanza sostitutiva” ma sempre entro i termini sopra indicati.

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