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IL TRUST: UN ISTITUTO POLIVALENTE

Trust, istituto che si fa risalire all’epoca dei Cavalieri Templari, letteralmente significa fiducia. E’ un negozio giuridico che si presta a numerosi scopi: dalla mera gestione del patrimonio alla tutela della propria discendenza, può essere utilizzato per scopi “umanitari”, per regolare assetti societari financo nelle procedure concorsuali come fallimento e concordato preventivo. Si possono dirimere i rapporti in caso di divorzio ed è un valido strumento a garanzia del credito bancario.

Lasciando da parte aspetti meramente formali seppur importanti come la forma, la struttura del trust e la scelta della legge regolatrice, lo schema è il seguente:
– un soggetto denominato disponente, decide di istituire un trust trasferendo in esso alcuni o tutti i suoi beni. Il trustee è non solo il nuovo titolare ma anche il gestore del patrimonio ed il disponente può nominare se stesso (si parlerà di trust auto dichiarato) oppure un terzo soggetto (un professionista di fiducia, una società trust company) affinché gestisca questo patrimonio destinato in favore di alcuni beneficiari presenti e/o futuri. Il disponente infine può nominare il guardiano con il compito di controllare l’operato del trustee. Riassumendo abbiamo:

  1. il disponente, colui che apporta beni e patrimonio in trust;
  2. il trustee, il gestore del trust, colui che gestisce il patrimonio in favore dei beneficiari;
  3. i beneficiari. Quando i beneficiari non sono stati individuati si parlerà di trust opaco;
  4. il guardiano preposto al controllo;

Con il trust il disponente trasferisce i beni in capo al trustee perciò perde la titolarità giuridica degli stessi. La caratteristica più rilevante dell’istituto è che i beni trasferiti in trust sono un patrimonio separato da quello del trustee inattaccabile dai suoi creditori oltre che da quelli del disponente anche in caso di insolvenza o di bancarotta. I beni in trust non rientrano nel regime matrimoniale del trustee o della successione. Il trustee seppur titolare di detti beni non può goderne in maniera piena ed esclusiva in quanto è stato investito di raggiungere con quel patrimonio determinati fini in favore dei beneficiari.

Un trust fisso elenca i diritti che ciascun beneficiario può pretendere mentre nel trust discrezionale il trustee attribuisce i benefici con ampi margini di manovra. 

Tempi, modalità, fine sono gli elementi che possono rafforzare o indebolire la caratteristica principale del trust. La protezione patrimoniale non è mai lo scopo ultimo del trust ma lo strumento, un effetto collaterale, attraverso il quale lo scopo può dirsi perseguibile.

Anche i trust di pura protezione patrimoniale esistono ma anche in essi si vogliono o si dovrebbero perseguire diritti più elevati e fini più nobili.

Un trust realizzato al solo scopo di distrarre i beni dalla responsabilità patrimoniale del debitore è sempre revocabile.

L’atto istitutivo, cioè l’insieme delle regole e dei principi che lo regolano, affinché sia riconosciuto nel nostro ordinamento occorre che risulti per iscritto, il che significa che deve assumere la forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico.

Da un punto di vista fiscale il trasferimento dei beni in trust non è considerato presupposto imponibile ai fini delle imposte dirette mentre annoverando l’istituto tra i soggetti Ires, art. 73 Tuir, dobbiamo fare una piccola precisazione in riferimento ai redditi prodotti dal trustee per raggiungere lo scopo dal trust previsto. Se i beneficiari sono individuati ad essi sarà riconosciuto un reddito di capitale ex art. 44 lett. g-sexies del DPR 917/86 tassabile con il principio di competenza; se l’atto istitutivo non indica i beneficiari allora ai redditi prodotti si applicherà l’Ires. E’ possibile poi che accanto a beneficiari individuati il trust preveda che una parte dei redditi prodotti sia trattenuta dal trustee per elargirla solo successivamente: in questo caso si applicheranno entrambe i principi di cui sopra. In ogni caso i redditi prodotti dai beni in trust sconteranno l’imposta una sola volta.

Secondo l’imposizione indiretta il trasferimento dei beni dal disponente al trust sconta l’imposta di registro fissa in € 200,00. In secondo luogo la legge n. 286 del 24/11/2006 ha ampliato la sfera di applicazione dell’imposta di donazione e successione anche agli atti gratuiti nonché a quelli che imprimono sui beni un vincolo di destinazione. La Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n.32392 – 11 dicembre 2019, ha stabilito che il conferimento in trust non sconta l’imposta di successione e donazione in quanto atto neutro. L’imposta sarà dovuta nell’ipotesi di trasferimento finale dei beni ai beneficiari in quanto solo quest’ultimo è indice di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Costituzione.

Esempi di Trust:

  1. Marito e moglie hanno un figlio di appena un anno e possiedono un’immobile in una zona a vocazione turistica che concedono in affitto. Decidono di trasferire l’immobile in trust e nell’atto istitutivo stabiliscono che i frutti della locazione, così come le somme derivanti dalla vendita dell’immobile, siano depositati in un conto vincolato ed utilizzabili sono nell’ipotesi in cui il figlio decidesse di frequentare una prestigiosa università.
  2. Una società quotata in borsa istituisce un trust al fine di trasferire al termine di ogni anno gli eventuali premi di produzione spettanti ai dipendenti in relazione ai risultati ottenuti. Si precisa che le somme saranno elargite ogni tre anni al netto delle rispettive ritenute fiscali e previdenziali.
  3. Il Curatore è in procinto di chiudere una procedura fallimentare con un sostanzioso credito fiscale. Potrebbe cedere il credito ma le proposte di acquisto sono decisamente penalizzanti per i creditori. Senza aspettare i tempi biblici di rimborso dell’amministrazione finanziaria decide di istituire un trust, nominare se stesso come trustee e trasferirvi il credito. I beneficiari sono i creditori del fallimento. Così facendo il Curatore può chiudere il fallimento ed una volta ricevuto il rimborso distribuisce le somme ai creditori secondo l’ordine dei privilegi, dedotte le spese di gestione.
  4. Marito e moglie si separano e sul primo incombe l’obbligo di mantenimento dei figli. L’atto istitutivo può prevedere l’assegnazione al trustee da parte del coniuge obbligato di beni o somme nella misura stabilita dal giudice e come beneficiari i figli minori o figli maggiorenni non economicamente indipendenti. L’atto può prevedere che al termine dell’obbligo di mantenimento il patrimonio residuo sia devoluto al disponente (marito) o devoluto alla prole.

Così realizzati i trusts hanno un indubbio, nobile fine teso a valorizzare, preservare, garantire i crediti ed il futuro di soggetti più deboli. I beni ed i diritti così trasferiti sono inattaccabili dai creditori dei disponenti e costituiscono un patrimonio separato che non verrà influenzato dalle vicende personali del trustee.

Molti altri aspetti meritano di essere analizzati e se anche tu stai pensando a mettere in sicurezza il patrimonio della tua famiglia lo Studio Troiano è pronto a fornire la propria consulenza ed insieme al Cliente trovare la giusta soluzione.

Antonello Pio Troiano

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