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CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

La Legge di bilancio 2020 (art. 1 c. 184-197 L. 160/2019) ha sostituito il superammortamento e iperammortamento con un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. La misura si rivolge sia a imprese che professionisti.

La Legge di bilancio 2021  (art. 1 c. 10511063 e 1065 L. 178/2020) non solo ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina di tale credito ma ha aumentato le aliquote agevolative, incrementato le spese ammissibili e ampliato l’ambito applicativo, anticipando la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.

Quindi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20%, gli investimenti in beni strumentali nuovi beneficiano di un credito di imposta da utilizzare in compensazione in F24 nei modi e nei tempi qui sotto esplicitati.

Chi può accedere? Tutte le imprese e professionisti residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Quali beni? Materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa con alcune esclusioni.

La misura del credito è così prevista:

1_ 10% per investimenti in beni strumentali materiali nel limite massimo di spesa di € 2 milioni; investimenti in beni immateriali nel limite massimo di spesa di € 1 milione; nel periodo di imposta 2022 il credito di imposta scende al 6%

I benefici maggiori li abbiamo per quei beni identificati come “Beni MATERIALI funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0” elencati nell’allega A della legge di bilancio 2017 e richiamati dall’art. 1 c. 1056 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Per questi beni i tempi si riducono in quanto l’agevolazione spetta per i beni acquisiti dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 se entro il 31 dicembre 2021 è stato versato almeno il 20% di acconto.

La misura del credito per il 2021 è così prevista:

2_50% del costo per investimenti fino a € 2,5 milioni; 30% del costo per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni; 10% oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni.

A partire dal 01 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023 a condizione che si sia versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022 il credito di imposta scende e si riduce nella seguente misura:

3_ 40% del costo per investimenti fino a € 2,5 milioni; 20% del costo per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni; 10% oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni.

Per gli investimenti in “Beni IMMATERIALI (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0” di cui all’allegato B della Legge di bilancio 2017 e richiamato dalla Legge di bilancio 2021, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%;  il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

4_20% del costo per investimenti fino a € 1 milione.

Quando è possibile utilizzarlo? Regola generale: Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, o a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 MA per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

I beni materiali e immateriali, rientranti o meno nell’Industria 4.0, posso godere dell’agevolazioni anche se acquisiti mediante contratti di leasing. Il credito si calcola sul costo sostenuto dal locatore.

Importanti chiarimenti in merito ad alcuni quesiti si possono trovare nella circolare dell’ Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2021 n. 9/E.

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