Le procedure di sovraindebitamento sono state istituite con la Legge n. 3/2012 (denominata anche legge Anti suicidi) e successive modifiche, ed hanno il nobile scopo di liberare i soggetti non fallibili (consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale/fallimento ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ) dalla morsa dei debiti di qualunque natura e importo. Con le modifiche introdotte dalla L. 176/2020 conditio sine qua non per accedere agli strumenti è non aver causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Sono 3 gli istituti che adempiono a tale scopo: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione del patrimonio. Alternativi tra loro e attivabili mediante istanza, possibilmente con l’ausilio di un professionista (commercialista, avvocato) di fiducia, da presentare presso l’Organismo di composizione della crisi (OCC) di competenza territoriale in base alla residenza fiscale del debitore.
Un’importante precisazione: è sovraindebitato il soggetto che non riesce a far fronte a tutti i suoi debiti con il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare. Una situazione di obiettiva incapacità, di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse prontamente liquidabili.
Il caso che vi propongo tratta di una liquidazione del patrimonio esperita dai coniugi S. gravati da debiti di natura bancaria, fiscale, debiti al consumo a cui vanno aggiunti problemi di salute di uno dei coniugi, problemi coniugali, momentanee separazioni e ravvicinamenti, perdita del lavoro…insomma ci sono tutti gli ingredienti per una soap opera americana. 2 figlie, un nipote.
I coniugi S. avevano i seguenti debiti:
Fondo di garanzia | € 315.182,27 |
Spese condominiali | € 5.064,94 |
Debiti v/Comune di C. per Tari | € 1.749,00 |
Banca Ifis Spa | € 33.156,74 |
C.SUnion Srl | € 10.450,63 |
MB Credit Solution Spa | € 3.167,63 |
Creditech Spa | € 6.015,35 |
Futuro Spa | € 20.000,00 |
Futura Consorzio | € 226,76 |
Gestione rischi Srl | € 342,79 |
Regione Emilia Romagna (bolli auto) | € 3.772,11 |
Canoni Rai | € 498,11 |
Multe per violazione CDS | € 406,96 |
Irpef | € 820,11 |
E possiedono il seguente patrimonio:
- Immobile destinato a residenza del proprio nucleo familiare;
- Stipendio del capo famiglia di € 1.400/mese.
Attivando la procedura di liquidazione del patrimonio mettono a disposizione di tutti i creditori l’immobile di proprietà ed una parte dello stipendio, pari a € 220,00/mese per quattro anni.
Lo scrivente liquidatore nominato dal Tribunale competente ha provveduto a vendere l’immobile (€ 120.000,00), a trattenere la quota messa a disposizione per i creditori (€ 220/mese) ed il ricavato lo ha distribuito agli stessi secondo l’ordine dei privilegi.
Al termine della procedura, che non può avere durata inferiore ad anni 4, i coniugi S. chiederanno l’esdebitazione cioè l’annullamento di tutti i debiti indipendentemente da quanto i creditori hanno ricevuto ed anche se non hanno ricevuto nulla (gli orientamenti dei Tribunali possono essere diversi su questo aspetto). Ecco il fine ultimo, la pietra tombale su tutto il passivo.
Per raggiungere questo risultato il/i debitori deve/devono cooperare con gli organi della procedura, adoperandosi per il suo proficuo svolgimento; non devono aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non devono essere condannati per uno dei reati previsti dall’art. 16 L. 3/2012.
Antonello Pio Troiano